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Il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del comune di Borgo a Mozzano – Geom. Alessandro
Brunini - alla mia richiesta di delucidazioni sulle autorizzazioni da richiedere per la realizzazione di opere come quelle delle foto sopra, mi ha indicato gli articoli 77 e 78 del regolamento urbanistico attualmente in vigore.
Art. 78 - Nuovi annessi agricoli a servizio dell’attività agricola
§1. Nuovi annessi in fondi agricoli di I.A.P.
1.1. Nel territorio rurale la costruzione di annessi agricoli permanenti a servizio e di pertinenza dei
fondi di aziende di proprietà di Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.) si può realizzare solo a
seguito di approvazione di un P.A.P.M.A.A., nel rispetto delle disposizioni dettate delle specifiche
disposizioni regionali ed esclusivamente sulla base delle capacità ed esigenze produttive
dell’azienda.
1.2. Le tipologie edilizie consentite per la costruzione degli annessi agricoli sono quelle di seguito
indicate:
- tipologie tradizionali in muratura, intonacata e tinteggiata a calce con i colori del R.E.,
secondo le indicazioni del precedente art. 73;
- prefabbricati in legno o altro materiale di tipologia confacente ad un corretto inserimento
paesaggistico e ambientale degli stessi, con utilizzo di colori e finiture tradizionali e con
utilizzo delle energie rinnovabile seguendo le indicazioni dell’art. 93;
- le tipologie edilizie riprodotte nel manuale dell’ARSIA.
1.3. E’ consentito l’uso di materiali ed elementi tipologici in relazione allo sviluppo della bioedilizia
e al perseguimento del risparmio del consumo energetico.
Gli annessi dovranno essere localizzati cercando di rispettare i caratteri del territorio e dei
paesaggi della zona d’intervento, seguendo le disposizioni indicate ai precedenti art. 65 e art. 73 e
nel rispetto di quanto indicato dal Regolamento edilizio.
1.4. La costruzione degli annessi agricoli che costituiscono pertinenze dei fondi agricoli di I.A.P.
potrà avvenire con specifico titolo abilitativi secondo le disposizioni vigenti e si dovrà verificare
che la soluzione progettata si inserisca bene nel contesto paesaggistico e ambientale e le tipologie
previste rientrino tra quelle stabilite dalle presenti disposizioni e quelle indicate dal Regolamento
edilizio comunale.
1.5. Gli annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superficie fondiarie minime dell’azienda,
indicati dalle specifiche disposizioni regionali vigenti si potranno costruire solo se previsti in un
P.A.M.P.A.A. e previo rilascio di specifico titolo edilizio abilitativo
1.6. Non è ammessa la costruzione di annessi eccedenti le capacità produttive dell’azienda
agricola.
Comune di Borgo a Mozzano,Variante al Regolamento Urbanistico, Disposizioni Normative
(771-C01) 85
1.7 Anche per le aziende di proprietà di Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.) sarà
possibile installare annessi agricoli secondo le modalità ed indicazioni contenute nel successivo
paragrafo §2, senza obbligo di P.A.M.P.A.A..
1.8 Gli annessi agricoli costruiti in attuazione delle disposizioni indicate in questo articolo non
possono mutare la destinazione d’uso agricolo. Nel caso questo avvenga saranno applicate le
sanzioni stabile dalla specifiche disposizioni regionali vigenti che ne comporteranno la
demolizione.
1.9 Gli annessi agricoli indicati ai successivi punti 2-3-4-5 dovranno essere realizzati su aree
agricole che non costituiscano pertinenza di fabbricati esistenti e non potranno essere realizzati in
aderenza a fabbricati che presentano caratteristiche di matrice antica.
§2. Annessi agricoli in fondi di imprenditori non professionali agricoltura amatoriale e per le
piccole produzioni agricole.
2.1.Nel territorio rurale possono essere installati annessi agricoli e i manufatti necessari allo
svolgimento dell’attività agricola in senso generale, ovvero non legata ad aziende di professione.
Detti annessi e manufatti dovranno seguire le disposizioni di seguito indicate, nel rispetto dei
principi e disposizioni dettate dalla specifiche disposizioni regionali.
Per quanto sopra, previo rilascio di specifico titolo abilitativo, è consentita la installazione di
manufatti da destinare ad uso:
- ricovero attrezzi, materiali e mezzi agricoli,
- prodotti da conservare derivanti dalla produzione del fondo,
- ricovero animali e per allevamento.
2.2. Le superfici coperte e i volumi commisurati alla superficie dovranno essere rapportati alle
effettive esigenze dimostrate da appositi atti e relazioni basati sui seguenti elementi e parametri:
- superficie coltivata,
- consistenza dell’azienda part-time,
- numero dei mezzi agricoli in proprietà od in uso.
- numero degli animali, da ricoverare o allevare;
- quantità dei prodotti derivanti annualmente o a stagione da conservare sul posto, ecc.).
- quantità dei materiali da depositare necessari allo svolgimento dell’attività agricola.
2.3. Il lotto di pertinenza minimo necessario per l’installazione degli annessi dovrà essere pari a
mq. 1.000, costituiti anche da più terreni comunque contigui tra loro, e su questo non si possono
eseguire opere in muratura e di fondazione continua, ma solo di ancoraggio e di sistemazione
ambientale, quali muri a secco, poggi e terrazzamenti con terreno, ecc., che non comporti
modificazione sostanziale della morfologia dei luoghi.
Gli sbancamenti massimi per il posizionamento non devono essere superiori allo scasso agricolo
(mediamente pari a m. 1,00).
Le distanze da rispettare nella costruzione di questi annessi sono, quelle già indicate al comma 4
dell’art. 73.
Le tipologie edilizie da adottare, che dovranno prevedere l’utilizzazione del legno come materiale
prevalente, dovranno seguire gli schemi ed indicazioni e le modalità costruttive descritte nelle
schede redatte dall’Azienda Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione del Settore Agricolo-
Forestale pubblicate nel volume: AA.VV., Costruire in legno. Progetti tipo di fabbricati e annessi
agricoli, seconda edizione, A.R.S.I.A., 2003.
L’altezza massima in gronda dei manufatti non deve essere superiore a m 2,50, salvo dimostrata
necessità di ospitare mezzi agricoli più alti.
La copertura a capanna, con pendenza massima 30 % e preferibilmente a due falde, deve essere di
materiale leggero di colore simile al laterizio, o verde; non deve avere pavimentazione gettata in
opera; le pannellature devono essere in legno riciclabile anche tinteggiato color verde o marrone,
non sono ammesse pannellatura in truciolato o simile.
Gli annessi che sono visibili dalle strade di uso pubblico, dai centri abitati o da zone panoramiche
dovranno essere occultati alla vista con apposite siepi od essenze vegetali sempreverdi perimetrali
poste solo sui lati rivolti verso le strade pubbliche e dai centri abitati.
2.4. Nel caso di richieste successive alla realizzazione di un annesso agricoli di ulteriori superfici
necessarie a seguiti di sopraggiunte esigenze aziendali, da dimostrare con i criteri sopra indicati,
Comune di Borgo a Mozzano,Variante al Regolamento Urbanistico, Disposizioni Normative
(771-C01) 86
le nuove superfici dovranno essere obbligatoriamente realizzate in ampliamento all’annesso
esistente e omogeneizzarsi alle tipologie dello stesso.
I manufatti non potranno avere dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo sia permanente
che temporaneo o saltuario, quali servizi igienici, acquedotto, illuminazione ecc.
In presenza di manufatti esistenti, costruiti con materiale precario e/o di risulta, i suddetti
interventi potranno essere realizzati solo previa demolizione dei manufatti stessi, da eseguire
prima dell’inizio dei lavori segnalato con apposita comunicazione al Servizio comunale
competente.
Prima del rilascio dei titoli abilitativi il richiedente dovrà sottoscrivere un impegno unilaterale
d’obbligo, secondo lo schema predisposto dal Servizio incaricato con il quale si impegni oltre a
rinunciare a qualsiasi forma di condono alla rimozione del manufatto per le seguenti motivazioni:
- Aver utilizzato gli annessi ad un uso diverso da quello previsto nel titolo abilitativo.
- Aver cessato l’attività agricola part-time, per aver trasferito la proprietà anche parziale del
fondo, a seguito di verifica da parte del Servizio incaricato con apposito sopralluogo che i
terreni indicati come consistenza aziendale per ottenere il titolo abilitativo sono in stato di
abbandono e non più coltivati.
Nell’atto d’obbligo dovranno essere indicate le penali contrattuali d’applicare in caso di
inadempimento degli impegni assunti a garanzia dell’Amministrazione Comunale.
§3. Annessi destinati al ricovero di animali
Si indicano le seguenti particolari disposizioni in aggiunta alle precedenti sopra riportate.
3.1. E’ ammessa la costruzione di annessi per il ricovero di equini, bovini, suini, con un massimo
complessivo di tre capi, per attività agricola part-time, da dimensionarsi con le modalità e
condizioni di seguito indicate, nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente.
Gli annessi dovranno essere posti fuori dai centri abitati o comunque a distanza dalle circostanti
abitazioni secondo le indicazioni dettate dal Regolamento edilizio.
Gli allevamenti zootecnici devono essere costruiti tenendo conto della potenzialità produttiva
degli animali e scegliendo soluzioni progettuali razionali sia sotto l’aspetto economico che
tecnologico.
3.2. I ricoveri per gli equini devono essere costruiti tenendo conto del tipo di stabulazione
(individuale o collettiva), nel rispetto dei limiti indicati di seguito:
- Stabulazione individuale: per un solo animale si prevede una superficie coperta pari a m.
4,00x4,00 oltre ad una corsia di servizio di larghezza m. 3.00;
- Stabulazione collettiva: per ogni animale si prevede una superficie coperta pari a m.
3,00x3,00, oltre ad una corsia servizio di larghezza pari a m. 2,50.
3.3. Dimensioni da tenere in considerazione per ricoveri animali di piccola mole:
- galline ovaiole: larghezza batterie gabbie non superiore ml. 1.50, larghezza corridoio non
superiore ml. 1.00;
- conigli: larghezza batteria compresa fra 1.70 e 1.90 ml., larghezza corridoio di servizio non
superiore a ml. 1.00.
Altezza massima: m. 2.40
Le distanze da rispettare sono quelle del precedente art. 73.
Per questi tipi di annessi, si potrà realizzare una pavimentazione con materiale impermeabile, ma
facilmente rimovibile, e le eventuali opere di raccolta o accatastamento dei liquami nel rispetto di
quanto prescritto dalla norme igieniche che saranno autorizzati dall’ASL o dettate dal
regolamento edilizio.
3.4. Fuori dai centri e nuclei abitati si potranno insediare canili privati nel rispetto delle
disposizioni dello specifico regolamento comunale vigente e delle indicazioni dettate dal
regolamento edilizio.
Per tutti gli annessi agricoli destinati al ricovero di animali, se necessario potrà essere realizzata
una idonea concimaia secondo le indicazioni dettate dal Regolamento edilizio, anch’essa soggetta
agli stessi impegni di rimozione indicati al precedente comma 2.5 del presente articolo.
§4. Installazione di manufatti precari
4.1. Ai sensi delle specifiche disposizioni regionali e seguendo le indicazioni del Regolamento
edilizio nel territorio rurale possono essere installati manufatti precari necessari allo svolgimento
dell’attività delle aziende agricole professionali.
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(771-C01) 87
L’installazione di questi manufatti precari, potrà avvenire solo a seguito di comunicazione
effettuata dal titolare dell’azienda sull’apposito modulo predisposto dal Servizio incaricato nel
rispetto di quanto stabilito dalle specifiche disposizioni regionali e dal regolamento edilizio per
quanto riguarda le tipologie e le modalità d’installazione. Alla documentazione dovrà essere
allegata una fotografia dello stato dei luoghi prima dell’installazione, indicando la posizione che
assumerà il manufatto da installare.
A seguito della comunicazione il Servizio incaricato procederà con apposita comunicazione di
presa d’atto ad indicare i termini inderogabili per la rimozione che non potranno mai essere
superiori ad 1 anno, ma che terranno come riferimento temporale quello indicato nelle
motivazioni della installazione.
4.2. Rimane applicabile quanto disposto dal comma 5 dell’art. 7 del D.P.G.R. 09/02/2007 n. 5/R e
s.m.i., ma in questo caso il Servizio incaricato potrà prescrive di non riutilizzare materiali e
soluzioni che abbiano evidenziato nella prima installazione di non aver rispettato i valori
paesaggistici. La nuova installazione dovrà obbligatoriamente avvenire in posizione diversa da
quella del periodo precedente e non si potrà ripetere per più di una volta durante l’anno solare
della comunicazione.
4.3. I manufatti dovranno essere realizzati con materiali leggeri, semplicemente infissi nel terreno
senza l’uso di malte e i materiali utilizzati per il tamponamento e le coperture dovranno avere
colori facilmente mimetizzabili con il territorio circostanti ed esse. E’ assolutamente vietato l’uso
della lamiera zincata.
Possibilmente il manufatto dovrà essere installato nella parti del terreno più lontane dalle strade,
dai centri e nuclei abitati di proprietà diverse dall’azienda agricola e in zone con presenza di
vegetazione che ne possa occultare la vista. Per tutti gli interventi previsti è previsto il rispetto
delle distanze di cui al comma 4 del precedente art. 73.
Nel caso di mancato rispetto di quanto oggetto di comunicazione potrà essere ordinata la
rimozione dei manufatti ed applicare le sanzioni stabilite dal Regolamento edilizio
§5. Installazione di serre temporanee e serre con copertura stagionale
5.1. In applicazione delle disposizioni regionali in materia e di quanto indicato dal regolamento
edilizio nel territorio rurale possono essere installate dalle aziende agricole professionali e da
quelle amatoriali, serre temporanee e serre con copertura stagionale a protezione delle culture
presenti sul terreno.
L’installazione delle serre, potrà avvenire solo a seguito di comunicazione effettuata dal titolare
dell’azienda sull’apposito modulo predisposto dal Servizio incaricato, nel rispetto di quanto
stabilito dalla specifiche disposizioni regionali e dal Regolamento edilizio. Alla documentazione
dovrà essere allegata una fotografia dello stato dei luoghi prima dell’installazione, indicando la
posizione che assumerà il manufatto da installare e che evidenzi la cultura da proteggere.
A seguito della comunicazione il l Servizio incaricato procederà con apposita comunicazione di
presa d’atto ad indicare i termini inderogabili per la rimozione tenuto conto delle esigenze
indicate nella comunicazione.
Il periodo consentito per il mantenimento delle serre temporanee, può essere superiore all’anno,
ma deve essere riferito alla effettiva durata del ciclo produttivo delle coltivazioni da proteggere,
da specificare dettagliatamente nella comunicazione.
5.2. Per le serre con copertura stagionale, la durata dell’installazione non dovrà superare le
stagioni per le quali sarà necessario proteggere la cultura in atto, e l’obbligo della rimozione è
riferito al solo smontaggio della copertura, potrà essere mantenuta la struttura portante.
5.3.Per le attività di coltivazione di colture in serra fissa o che prevedano la realizzazione di
impianti fissi, l’installazione è possibile solamente dopo l’approvazione preventiva di apposito
P.A.P.M.A.A.
Possibilmente le serre, temporanee o fisse, dovranno essere installate nelle parti del terreno più
lontane dalle strade, dai centri e dai nuclei abitati non di proprietà dell’azienda agricola. Qualora
sia possibile dovranno essere installate in zone con presenza di vegetazione che ne possa occultare
la vista, altrimenti a questo scopo dovranno essere poste a dimora apposite barriere di essenze
sempre verdi.
Nel caso di mancato rispetto di quanto indicato nella comunicazione potrà essere ordinata la
rimozione dei manufatti ed applicate le sanzioni stabilite dal Regolamento edilizio.
Comune di Borgo a Mozzano,Variante al Regolamento Urbanistico, Disposizioni Normative
(771-C01) 88
Il regolamento edilizio indicherà le modalità da seguire per le installazioni e le quali sono le
tipologie ammesse, oltre alle sanzioni d’applicare a chi non rispetta gli obblighi delle rimozioni.
§1. Nuovi annessi in fondi agricoli di I.A.P.
1.1. Nel territorio rurale la costruzione di annessi agricoli permanenti a servizio e di pertinenza dei
fondi di aziende di proprietà di Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.) si può realizzare solo a
seguito di approvazione di un P.A.P.M.A.A., nel rispetto delle disposizioni dettate delle specifiche
disposizioni regionali ed esclusivamente sulla base delle capacità ed esigenze produttive
dell’azienda.
1.2. Le tipologie edilizie consentite per la costruzione degli annessi agricoli sono quelle di seguito
indicate:
- tipologie tradizionali in muratura, intonacata e tinteggiata a calce con i colori del R.E.,
secondo le indicazioni del precedente art. 73;
- prefabbricati in legno o altro materiale di tipologia confacente ad un corretto inserimento
paesaggistico e ambientale degli stessi, con utilizzo di colori e finiture tradizionali e con
utilizzo delle energie rinnovabile seguendo le indicazioni dell’art. 93;
- le tipologie edilizie riprodotte nel manuale dell’ARSIA.
1.3. E’ consentito l’uso di materiali ed elementi tipologici in relazione allo sviluppo della bioedilizia
e al perseguimento del risparmio del consumo energetico.
Gli annessi dovranno essere localizzati cercando di rispettare i caratteri del territorio e dei
paesaggi della zona d’intervento, seguendo le disposizioni indicate ai precedenti art. 65 e art. 73 e
nel rispetto di quanto indicato dal Regolamento edilizio.
1.4. La costruzione degli annessi agricoli che costituiscono pertinenze dei fondi agricoli di I.A.P.
potrà avvenire con specifico titolo abilitativi secondo le disposizioni vigenti e si dovrà verificare
che la soluzione progettata si inserisca bene nel contesto paesaggistico e ambientale e le tipologie
previste rientrino tra quelle stabilite dalle presenti disposizioni e quelle indicate dal Regolamento
edilizio comunale.
1.5. Gli annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superficie fondiarie minime dell’azienda,
indicati dalle specifiche disposizioni regionali vigenti si potranno costruire solo se previsti in un
P.A.M.P.A.A. e previo rilascio di specifico titolo edilizio abilitativo
1.6. Non è ammessa la costruzione di annessi eccedenti le capacità produttive dell’azienda
agricola.
Comune di Borgo a Mozzano,Variante al Regolamento Urbanistico, Disposizioni Normative
(771-C01) 85
1.7 Anche per le aziende di proprietà di Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.) sarà
possibile installare annessi agricoli secondo le modalità ed indicazioni contenute nel successivo
paragrafo §2, senza obbligo di P.A.M.P.A.A..
1.8 Gli annessi agricoli costruiti in attuazione delle disposizioni indicate in questo articolo non
possono mutare la destinazione d’uso agricolo. Nel caso questo avvenga saranno applicate le
sanzioni stabile dalla specifiche disposizioni regionali vigenti che ne comporteranno la
demolizione.
1.9 Gli annessi agricoli indicati ai successivi punti 2-3-4-5 dovranno essere realizzati su aree
agricole che non costituiscano pertinenza di fabbricati esistenti e non potranno essere realizzati in
aderenza a fabbricati che presentano caratteristiche di matrice antica.
§2. Annessi agricoli in fondi di imprenditori non professionali agricoltura amatoriale e per le
piccole produzioni agricole.
2.1.Nel territorio rurale possono essere installati annessi agricoli e i manufatti necessari allo
svolgimento dell’attività agricola in senso generale, ovvero non legata ad aziende di professione.
Detti annessi e manufatti dovranno seguire le disposizioni di seguito indicate, nel rispetto dei
principi e disposizioni dettate dalla specifiche disposizioni regionali.
Per quanto sopra, previo rilascio di specifico titolo abilitativo, è consentita la installazione di
manufatti da destinare ad uso:
- ricovero attrezzi, materiali e mezzi agricoli,
- prodotti da conservare derivanti dalla produzione del fondo,
- ricovero animali e per allevamento.
2.2. Le superfici coperte e i volumi commisurati alla superficie dovranno essere rapportati alle
effettive esigenze dimostrate da appositi atti e relazioni basati sui seguenti elementi e parametri:
- superficie coltivata,
- consistenza dell’azienda part-time,
- numero dei mezzi agricoli in proprietà od in uso.
- numero degli animali, da ricoverare o allevare;
- quantità dei prodotti derivanti annualmente o a stagione da conservare sul posto, ecc.).
- quantità dei materiali da depositare necessari allo svolgimento dell’attività agricola.
2.3. Il lotto di pertinenza minimo necessario per l’installazione degli annessi dovrà essere pari a
mq. 1.000, costituiti anche da più terreni comunque contigui tra loro, e su questo non si possono
eseguire opere in muratura e di fondazione continua, ma solo di ancoraggio e di sistemazione
ambientale, quali muri a secco, poggi e terrazzamenti con terreno, ecc., che non comporti
modificazione sostanziale della morfologia dei luoghi.
Gli sbancamenti massimi per il posizionamento non devono essere superiori allo scasso agricolo
(mediamente pari a m. 1,00).
Le distanze da rispettare nella costruzione di questi annessi sono, quelle già indicate al comma 4
dell’art. 73.
Le tipologie edilizie da adottare, che dovranno prevedere l’utilizzazione del legno come materiale
prevalente, dovranno seguire gli schemi ed indicazioni e le modalità costruttive descritte nelle
schede redatte dall’Azienda Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione del Settore Agricolo-
Forestale pubblicate nel volume: AA.VV., Costruire in legno. Progetti tipo di fabbricati e annessi
agricoli, seconda edizione, A.R.S.I.A., 2003.
L’altezza massima in gronda dei manufatti non deve essere superiore a m 2,50, salvo dimostrata
necessità di ospitare mezzi agricoli più alti.
La copertura a capanna, con pendenza massima 30 % e preferibilmente a due falde, deve essere di
materiale leggero di colore simile al laterizio, o verde; non deve avere pavimentazione gettata in
opera; le pannellature devono essere in legno riciclabile anche tinteggiato color verde o marrone,
non sono ammesse pannellatura in truciolato o simile.
Gli annessi che sono visibili dalle strade di uso pubblico, dai centri abitati o da zone panoramiche
dovranno essere occultati alla vista con apposite siepi od essenze vegetali sempreverdi perimetrali
poste solo sui lati rivolti verso le strade pubbliche e dai centri abitati.
2.4. Nel caso di richieste successive alla realizzazione di un annesso agricoli di ulteriori superfici
necessarie a seguiti di sopraggiunte esigenze aziendali, da dimostrare con i criteri sopra indicati,
Comune di Borgo a Mozzano,Variante al Regolamento Urbanistico, Disposizioni Normative
(771-C01) 86
le nuove superfici dovranno essere obbligatoriamente realizzate in ampliamento all’annesso
esistente e omogeneizzarsi alle tipologie dello stesso.
I manufatti non potranno avere dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo sia permanente
che temporaneo o saltuario, quali servizi igienici, acquedotto, illuminazione ecc.
In presenza di manufatti esistenti, costruiti con materiale precario e/o di risulta, i suddetti
interventi potranno essere realizzati solo previa demolizione dei manufatti stessi, da eseguire
prima dell’inizio dei lavori segnalato con apposita comunicazione al Servizio comunale
competente.
Prima del rilascio dei titoli abilitativi il richiedente dovrà sottoscrivere un impegno unilaterale
d’obbligo, secondo lo schema predisposto dal Servizio incaricato con il quale si impegni oltre a
rinunciare a qualsiasi forma di condono alla rimozione del manufatto per le seguenti motivazioni:
- Aver utilizzato gli annessi ad un uso diverso da quello previsto nel titolo abilitativo.
- Aver cessato l’attività agricola part-time, per aver trasferito la proprietà anche parziale del
fondo, a seguito di verifica da parte del Servizio incaricato con apposito sopralluogo che i
terreni indicati come consistenza aziendale per ottenere il titolo abilitativo sono in stato di
abbandono e non più coltivati.
Nell’atto d’obbligo dovranno essere indicate le penali contrattuali d’applicare in caso di
inadempimento degli impegni assunti a garanzia dell’Amministrazione Comunale.
§3. Annessi destinati al ricovero di animali
Si indicano le seguenti particolari disposizioni in aggiunta alle precedenti sopra riportate.
3.1. E’ ammessa la costruzione di annessi per il ricovero di equini, bovini, suini, con un massimo
complessivo di tre capi, per attività agricola part-time, da dimensionarsi con le modalità e
condizioni di seguito indicate, nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente.
Gli annessi dovranno essere posti fuori dai centri abitati o comunque a distanza dalle circostanti
abitazioni secondo le indicazioni dettate dal Regolamento edilizio.
Gli allevamenti zootecnici devono essere costruiti tenendo conto della potenzialità produttiva
degli animali e scegliendo soluzioni progettuali razionali sia sotto l’aspetto economico che
tecnologico.
3.2. I ricoveri per gli equini devono essere costruiti tenendo conto del tipo di stabulazione
(individuale o collettiva), nel rispetto dei limiti indicati di seguito:
- Stabulazione individuale: per un solo animale si prevede una superficie coperta pari a m.
4,00x4,00 oltre ad una corsia di servizio di larghezza m. 3.00;
- Stabulazione collettiva: per ogni animale si prevede una superficie coperta pari a m.
3,00x3,00, oltre ad una corsia servizio di larghezza pari a m. 2,50.
3.3. Dimensioni da tenere in considerazione per ricoveri animali di piccola mole:
- galline ovaiole: larghezza batterie gabbie non superiore ml. 1.50, larghezza corridoio non
superiore ml. 1.00;
- conigli: larghezza batteria compresa fra 1.70 e 1.90 ml., larghezza corridoio di servizio non
superiore a ml. 1.00.
Altezza massima: m. 2.40
Le distanze da rispettare sono quelle del precedente art. 73.
Per questi tipi di annessi, si potrà realizzare una pavimentazione con materiale impermeabile, ma
facilmente rimovibile, e le eventuali opere di raccolta o accatastamento dei liquami nel rispetto di
quanto prescritto dalla norme igieniche che saranno autorizzati dall’ASL o dettate dal
regolamento edilizio.
3.4. Fuori dai centri e nuclei abitati si potranno insediare canili privati nel rispetto delle
disposizioni dello specifico regolamento comunale vigente e delle indicazioni dettate dal
regolamento edilizio.
Per tutti gli annessi agricoli destinati al ricovero di animali, se necessario potrà essere realizzata
una idonea concimaia secondo le indicazioni dettate dal Regolamento edilizio, anch’essa soggetta
agli stessi impegni di rimozione indicati al precedente comma 2.5 del presente articolo.
§4. Installazione di manufatti precari
4.1. Ai sensi delle specifiche disposizioni regionali e seguendo le indicazioni del Regolamento
edilizio nel territorio rurale possono essere installati manufatti precari necessari allo svolgimento
dell’attività delle aziende agricole professionali.
Comune di Borgo a Mozzano,Variante al Regolamento Urbanistico, Disposizioni Normative
(771-C01) 87
L’installazione di questi manufatti precari, potrà avvenire solo a seguito di comunicazione
effettuata dal titolare dell’azienda sull’apposito modulo predisposto dal Servizio incaricato nel
rispetto di quanto stabilito dalle specifiche disposizioni regionali e dal regolamento edilizio per
quanto riguarda le tipologie e le modalità d’installazione. Alla documentazione dovrà essere
allegata una fotografia dello stato dei luoghi prima dell’installazione, indicando la posizione che
assumerà il manufatto da installare.
A seguito della comunicazione il Servizio incaricato procederà con apposita comunicazione di
presa d’atto ad indicare i termini inderogabili per la rimozione che non potranno mai essere
superiori ad 1 anno, ma che terranno come riferimento temporale quello indicato nelle
motivazioni della installazione.
4.2. Rimane applicabile quanto disposto dal comma 5 dell’art. 7 del D.P.G.R. 09/02/2007 n. 5/R e
s.m.i., ma in questo caso il Servizio incaricato potrà prescrive di non riutilizzare materiali e
soluzioni che abbiano evidenziato nella prima installazione di non aver rispettato i valori
paesaggistici. La nuova installazione dovrà obbligatoriamente avvenire in posizione diversa da
quella del periodo precedente e non si potrà ripetere per più di una volta durante l’anno solare
della comunicazione.
4.3. I manufatti dovranno essere realizzati con materiali leggeri, semplicemente infissi nel terreno
senza l’uso di malte e i materiali utilizzati per il tamponamento e le coperture dovranno avere
colori facilmente mimetizzabili con il territorio circostanti ed esse. E’ assolutamente vietato l’uso
della lamiera zincata.
Possibilmente il manufatto dovrà essere installato nella parti del terreno più lontane dalle strade,
dai centri e nuclei abitati di proprietà diverse dall’azienda agricola e in zone con presenza di
vegetazione che ne possa occultare la vista. Per tutti gli interventi previsti è previsto il rispetto
delle distanze di cui al comma 4 del precedente art. 73.
Nel caso di mancato rispetto di quanto oggetto di comunicazione potrà essere ordinata la
rimozione dei manufatti ed applicare le sanzioni stabilite dal Regolamento edilizio
§5. Installazione di serre temporanee e serre con copertura stagionale
5.1. In applicazione delle disposizioni regionali in materia e di quanto indicato dal regolamento
edilizio nel territorio rurale possono essere installate dalle aziende agricole professionali e da
quelle amatoriali, serre temporanee e serre con copertura stagionale a protezione delle culture
presenti sul terreno.
L’installazione delle serre, potrà avvenire solo a seguito di comunicazione effettuata dal titolare
dell’azienda sull’apposito modulo predisposto dal Servizio incaricato, nel rispetto di quanto
stabilito dalla specifiche disposizioni regionali e dal Regolamento edilizio. Alla documentazione
dovrà essere allegata una fotografia dello stato dei luoghi prima dell’installazione, indicando la
posizione che assumerà il manufatto da installare e che evidenzi la cultura da proteggere.
A seguito della comunicazione il l Servizio incaricato procederà con apposita comunicazione di
presa d’atto ad indicare i termini inderogabili per la rimozione tenuto conto delle esigenze
indicate nella comunicazione.
Il periodo consentito per il mantenimento delle serre temporanee, può essere superiore all’anno,
ma deve essere riferito alla effettiva durata del ciclo produttivo delle coltivazioni da proteggere,
da specificare dettagliatamente nella comunicazione.
5.2. Per le serre con copertura stagionale, la durata dell’installazione non dovrà superare le
stagioni per le quali sarà necessario proteggere la cultura in atto, e l’obbligo della rimozione è
riferito al solo smontaggio della copertura, potrà essere mantenuta la struttura portante.
5.3.Per le attività di coltivazione di colture in serra fissa o che prevedano la realizzazione di
impianti fissi, l’installazione è possibile solamente dopo l’approvazione preventiva di apposito
P.A.P.M.A.A.
Possibilmente le serre, temporanee o fisse, dovranno essere installate nelle parti del terreno più
lontane dalle strade, dai centri e dai nuclei abitati non di proprietà dell’azienda agricola. Qualora
sia possibile dovranno essere installate in zone con presenza di vegetazione che ne possa occultare
la vista, altrimenti a questo scopo dovranno essere poste a dimora apposite barriere di essenze
sempre verdi.
Nel caso di mancato rispetto di quanto indicato nella comunicazione potrà essere ordinata la
rimozione dei manufatti ed applicate le sanzioni stabilite dal Regolamento edilizio.
Comune di Borgo a Mozzano,Variante al Regolamento Urbanistico, Disposizioni Normative
(771-C01) 88
Il regolamento edilizio indicherà le modalità da seguire per le installazioni e le quali sono le
tipologie ammesse, oltre alle sanzioni d’applicare a chi non rispetta gli obblighi delle rimozioni.
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